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S T A T U T O

Art. 1  COSTITUZIONE-DURATA

E’ costituita con sede legale in Milano, Via San Senatore n. 2, c.a.p. 20122, e sedi succursali in Mantova, via Amadei 33, c.a.p. 46100 e in Brescia, Via Vittorio Emanuele II, 72, c.a.p. 25121, l’Associazione per il Coordinamento delle Linee di ascolto e aiuto telefonico (help-lines) della Regione Lombardia, successivamente indicato come CO.R.A.L. (Coordinamento Regionale Linee di ascolto).
Il CO.R.A.L. è un’associazione di promozione sociale senza fini di lucro, apartitica e aconfessionale che persegue in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale e ha come scopo di realizzare, direttamente o tramite terzi, ogni attività tesa a promuovere, sostenere e sviluppare i centralini d’ascolto e di aiuto prestati attraverso il telefono e/o altri canali di comunicazione.
Il CO.R.A.L recepisce i contenuti della Legge 383/2000, si ispira agli articoli 1, 2 e 3 della legge 266/91 e, per il suo funzionamento, promuove l’impegno volontario da parte delle associazioni, di Enti sia privati che pubblici suoi associati.  La durata del CO.R.A.L. è illimitata.


Art. 2  FINALITA’ E OBIETTIVI SOCIALI

Il CO.R.A.L. svolge attività di utilità sociale a favore di associati e di terzi, e garantisce a tutti i centralini di ascolto e aiuto - prestati attraverso il telefono e/o altri canali di comunicazione - aderenti, aventi le caratteristiche di cui al successivo art.3., pari condizioni di accesso alle iniziative e ai servizi prodotti, senza alcuna discriminazione.

Esso si propone di:
a) Attivare strumenti ed iniziative atti a favorire la crescita di una cultura  diffusa e informata sulle attività dei centralini di ascolto e aiuto prestati attraverso il telefono e/o altri canali di comunicazione, stimolando forme di partecipazione e di cittadinanza attiva da parte delle organizzazioni e dei singoli attraverso la consulenza e la progettazione, l’avvio e la realizzazione di specifiche attività comuni in collegamento con il mondo del volontariato e la società civile;
b) Fornire informazioni su politiche e programmi degli Enti Locali, Regione e delle Istituzioni Nazionali, Europee ed Internazionali attinenti l’ascolto e l’aiuto prestati attraverso il telefono e/o altri canali di comunicazione.
c) Realizzare iniziative per la formazione e la qualificazione del volontariato e degli operatori in materia di telefonia sociale;
d) Intraprendere studi e ricerche di settore, promuovere convegni e iniziative specifiche, direttamente o in collaborazione con altri Enti e Associazioni; e) Mettere a disposizione informazioni, notizie, dati e documentazione sulle attività e le organizzazioni dei centralini di ascolto e aiuto prestati attraverso il telefono e/o altri canali di comunicazione, locali, nazionali e internazionali;
f) Mettere in relazione le organizzazioni di volontariato, le strutture formative pubbliche e private, con gli operatori economici e i mezzi di informazione (stampa, radio, TV, Internet);
g) Offrire servizi agli Enti locali e alle Istituzioni pubbliche e/o ad altri soggetti pubblici e privati tramite apposite convenzioni;
h) Organizzare ogni altra attività ritenuta funzionale alla realizzazione degli obiettivi statutari.
i) I servizi, di cui sopra, potranno essere erogati agli associati a titolo gratuito o con un recupero di costi in forma diretta e/o indiretta tramite apposita convenzione con gli Enti interessati, in pieno rispetto delle rispettive autonomie e finalità statutarie. In tale ambito il CO.R.A.L.  potrà dotarsi di ogni struttura o strumento utile ed adeguato allo scopo.
j) Il CO.R.A.L. potrà altresì attivare intese e rapporti di collaborazione con altri Coordinamenti di centralini di ascolto e aiuto prestati attraverso il telefono e/o altri canali di comunicazione, Centri di servizio per il volontariato, con istituzioni, enti, associazioni, movimenti, fondazioni, imprese.


Art. 3  SOCI

Possono diventare Soci i Centralini di ascolto e aiuto prestati attraverso il telefono e/o altri canali di comunicazione costituiti in forma associativa di volontariato, dell’associazionismo sociale, di enti no-profit, di Enti Pubblici costituiti in ambito Regionale che ne facciano richiesta e che posseggano i requisiti  di seguito elencati:
a) Essere titolari di almeno una linea di aiuto telefonica e/o di un servizio di aiuto reso con altri canali di comunicazione  e con non meno 2 anni di attività;
k) Disporre di una sede o uno spazio dedicato alla telefonia e/o agli altri servizi per almeno 6 ore alla settimana;
l) Attestare, nell’arco dell’anno, la partecipazione degli operatori della linea telefonica e/o di un servizio di aiuto reso con altri canali di comunicazione ad almeno un corso di formazione-aggiornamento inerente alla telefonia sociale e/o alle tematiche relative al servizio reso;
m) Produrre un report annuale sull’attività svolta.
Possono altresì aderire come sostenitori, persone fisiche o Enti rappresentati da un loro delegato che versino contributi liberali a sostegno del CO.R.A.L.

Art. 4  ADESIONE RECESSO ESCLUSIONE

Gli Enti sia privati che pubblici di cui al precedente articolo 3, presentano domanda di ammissione corredata da copia dello statuto sociale, da dichiarazione di accettare il presente Statuto e relativo regolamento

Il Comitato Direttivo ne delibera l’accettazione a maggioranza.
L’ammissione a Socio del CO.R.A.L. sia degli Enti sopra citati che dei Soci sostenitori, decorre dalla data della delibera di ammissione che dovrà essere comunque ratificata dall’Assemblea generale nella prima successiva riunione utile.
L’eventuale insindacabile diniego all’ammissione a Socio, sarà motivato con atto scritto entro 30 giorni dalla deliberazione.
La qualità di socio si perde per recesso o esclusione. Sulla esclusione del socio delibera l’Assemblea su proposta motivata del Comitato Direttivo. Al socio deve essere garantita la possibilità di contraddittorio. La deliberazione di esclusione è assunta dall’Assemblea con almeno i 2/3 dei voti espressi degli aventi diritto  presenti. Sono motivo di esclusione il comportamento del socio che danneggi moralmente e/o materialmente l’associazione con inosservanza dei principi e delle norme dello statuto; il recidivo mancato pagamento della quota di adesione fissata dal Comitato Direttivo.


Art. 5  DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

Gli aderenti svolgono le attività di volontariato preventivamente concordate secondo gli obiettivi del presente statuto e possono recedere senza oneri dal CO.R.A.L. presentando domanda con motivazione scritta al Comitato Direttivo. I Soci in regola con gli adempimenti previsti dallo Statuto, partecipano con diritto di voto  alle assemblee convocate dal Comitato Direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei soci iscritti. La partecipazione all’assemblea dà diritto al voto del legale rappresentante indicato  dalla Associazione o di altra persona all’uopo delegata. 
I Soci aderenti hanno l’obbligo di rispettare lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali.


Art. 6 ORGANI SOCIALI

Sono organi sociali del CO.R.A.L:

 L’Assemblea dei soci
 Il Comitato Direttivo
 Il Presidente
 Il Segretario
 L’Amministratore
 Collegio dei Revisori

Art. 7  ASSEMBLEA

L’Assemblea è organo sovrano del C.O.R.A.L. ed è composta dalla totalità dei soci e dai soci sostenitori.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato Direttivo che la convoca almeno  2 volte all’anno e ogni qualvolta lo ritenga necessario. La convocazione dell’assemblea è predisposta con avviso scritto da recapitarsi ai soci a mezzo posta ordinaria e/o e-mail e con avviso pubblico nella sede del CO.R.A.L. con un preavviso di 10 giorni dalla data di convocazione. La convocazione motivata dell’Assemblea, può essere richiesta da almeno un terzo dei soci a mezzo di comunicazione scritta. In tal caso il Presidente provvede alla convocazione dell’Assemblea entro venti giorni dalla richiesta.
L’Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.
L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in presenza di almeno la metà più uno dei soci in prima convocazione; dopo almeno un’ora, in seconda convocazione, con qualsiasi numero di presenti.
L’Assemblea straordinaria è valida in presenza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto.
L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza semplice dei presenti, con voto palese, fatta eccezione per le questioni relative alle persone.
L’Assemblea ordinaria  approva il bilancio preventivo e consuntivo; definisce le linee del programma generale annuale di attività del CO.R.A.L; fissa il numero dei componenti ed elegge il Comitato direttivo; approva il Regolamento predisposto dal Comitato Direttivo  per il funzionamento  degli organi sociali; approva gli argomenti posti all’ordine del giorno.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle materie attinenti allo scioglimento e alle modifiche dello Statuto sociale.

Art. 8  COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti con esclusione dei soci sostenitori. I Soci rappresentanti di Enti Pubblici possono far parte del Comitato Direttivo nella misura massima di 1/3 dei membri dello stesso.
Il Comitato Direttivo può avvalersi, qualora lo ritenga necessario, della collaborazione di tecnici ed esperti.
Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente, che lo presiede.
Si riunisce ogni qualvolta il Presidente o un terzo dei suoi membri lo ritenga necessario.
Esso è investito dei più ampi poteri per la gestione del CO.R.A.L. ed è tenuto a compiere ogni atto esecutivo necessario al suo buon funzionamento nel rispetto del presente Statuto.
Per adempiere alle sue funzioni, Il Comitato Direttivo può avvalersi dell’opera di esperti consulenti che possono partecipare alle sue sedute senza diritto di voto.
Il Comitato è validamente costituito quando è presente almeno la metà più uno dei suoi membri con diritto di voto e delibera con le stesse modalità previste per l’Assemblea.
Il Comitato Direttivo delibera sugli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, fissa l’ammontare della quota di adesione al CO.R.A.L.; elegge nel proprio seno il Presidente, il Segretario, l’Amministratore; designa un proprio rappresentante in eventuali organismi a cui potesse aderire; sottopone all’Assemblea per l’approvazione i Regolamenti per il funzionamento del CO.R.A.L e degli organi sociali; predispone all’Assemblea dei soci il programma annuale d’attività e le conseguenti scelte relative alla struttura e al funzionamento del CO.R.A.L.
Il Comitato Direttivo delibera l’assunzione e licenziamento dell’eventuale personale dipendente, sull’avvio e interruzione di rapporti di collaborazione e consulenza;
Il Comitato Direttivo predispone il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; valuta le domande d’adesione di nuovi soci e su di esse esprime motivato parere come pure la relazione da sottoporre all’Assemblea per i provvedimenti di decadenza da socio per attività in contrasto con le finalità statutarie e le deliberazioni degli organi sociali; Il Comitato direttivo può respingere i provvedimenti d’urgenza adottati dal presidente.
Il Comitato direttivo dura in carica 3 anni. I membri non possono essere eletti più di due volte consecutive.  L’Assemblea tuttavia può derogare tale limitazione quando vi siano motivi ritenuti validi a discrezione dell’Assemblea medesima, nei modi e nei termini descritti nel regolamento e cioè con la maggioranza dei 2/3
I componenti del Comitato Direttivo non ricevono alcun emolumento o remunerazione, eventualmente solo un rimborso delle spese documentate per lo svolgimento della loro funzione.

Art. 9  PRESIDENTE

Il Presidente del Comitato Direttivo è il legale rappresentante del CO.R.A.L. e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Comitato Direttivo.
Può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli entro 15 gg alla ratifica del Comitato Direttivo.
In caso d’impedimento del Presidente, la firma sociale è assunta dall’Amministratore qualora non sia stato designato un Vicepresidente.
Il Presidente può delegare in via permanente e/o transitoria parte dei propri compiti al Segretario e/o all’Amministratore.
Il Presidente firma gli atti amministrativi e assume la responsabilità del personale e/o dei collaboratori.
Il Presidente dura in carica 3 anni, e non può essere eletto per più di due mandati consecutivi, salvo quanto stabilito dall’art. 8 per i membri del Comitato Direttivo.

Art. 10. RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO

Il patrimonio del CO.R.A.L è costituito da beni mobili e immobili di proprietà dello stesso, dalle eccedenze di bilancio degli esercizi precedenti, dalle donazioni liberali e/o lasciti testamentari.
Le fonti di finanziamento del CO.R.A.L sono costituite dai contributi  dei soci aderenti, da donazioni di privati e da contributi dello Stato, da erogazioni di Enti ed istituzioni
pubbliche, di organismi internazionali e derivanti da convenzioni o da attività commerciali e produttive marginali e dalle altre fonti previste dall’art. 4 della Legge n.383/2000.

L’esercizio sociale è chiuso al 31 Dicembre di ogni anno ed eventuali utili d’esercizio, o saldi positivi di cassa, sono accantonati come riserva indivisibile e obbligatoriamente reinvestiti a favore di attività istituzionali previste dal presente statuto. Le eventuali perdite d’esercizio, o saldi negativi di cassa, sono ascritte a bilancio secondo l’uso civilistico.
Il rendiconto economico-finanziario viene approvato dal Comitato Direttivo è sottoposto al Collegio dei Revisori, che ne autorizza la presentazione all’Assemblea per la sua definitiva approvazione, unitamente alla relazione del Presidente e all’attività di rendiconto.
La pubblicizzazione avviene secondo la normativa vigente per le Associazioni di Utilità Sociale.

Art. 11  MODIFICHE DELLO STATUTO

Le modifiche dello Statuto possono essere proposte dal Comitato Direttivo o da almeno un terzo dei soci che sono riuniti in assemblea che si riunisce in forma straordinaria come da normativa dell’art.7. Le deliberazioni vengono adottate da una maggioranza qualificata composta da almeno 2/3 degli aventi diritto al voto.

Art. 12  SCIOGLIMENTO DEL COORDINAMENTO

Lo scioglimento del CO.R.A.L viene deciso dall’Assemblea che si riunisce in forma straordinaria. La deliberazione viene presa a maggioranza da almeno 2/3 degli aventi diritto al voto. In tal caso, il patrimonio del CO.R.A.L, dedotte le passività, viene devoluto ad Enti o ad associazioni senza scopo di lucro aventi finalità di utilità sociale o ad altre Onlus od Organizzazioni a fini di pubblica utilità, sentito l’organo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190 della legge 662 del 23/12/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge

Art. 13 SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE


Le eventuali controversie insorte tra soci e CO.R.A.L. vengono composte in via amichevole dal collegio costituito da una persona di fiducia indicata dal Socio in causa, una dall’associazione ed una terza scelta di comune accordo tra persone qualificate e riconosciute per probità nell’ambito dei rappresentanti dell’associazionismo regionale.

Art. 14  NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e, per quanto applicabili, le vigenti disposizioni legislative in materia.

 

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Co.R.A.L. dal 2009 è membro associato di IFOTES (International Federation of Telephone Emergency Services), la rete internazionale che attualmente coordina i servizi di ascolto delle federazioni di 21 paesi al mondo. Attualmente Co.R.A.L. collabora con...

Progetto Snapshot

Con il contributo della Regione Lombardia e in collaborazione con le helpline aderenti, Co.R.A.L. nel biennio 2008-2009 ha realizzato il Progetto SNAPSHOT – Disagi sommersi ed emergenti nella Regione Lombardia. Istantanee dalle linee di ascolto "2008/2009".

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Co.R.A.L.  Codice Fiscale  97278910159